Con il provvedimento 28 Luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.

La verificazione periodica di un misuratore è effettuata su richiesta e a spese dell’utente che ne ha comunicato la messa in servizio, il quale dovrà rivolgersi ad un centro autorizzato (la lista dei laboratori autorizzati è disponibile nel sito dell’agenzia delle entrate …) pena la non utilizzabilità del registratore fiscale. La Tecnocopy sas  dal 28 maggio 2007 con provvedimento numero 2007/028929  opera come Laboratorio Autonomo ed è perciò abilitata a svolgere l’attività di Verificazione Periodica su qualsiasi Registratore di Cassa di qualsiasi marca e modello.

La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata contestualmente al controllo di conformità (in tal caso viene eseguito dall’ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello) oppure all’atto della messa in servizio del misuratore fiscale (in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato). Successivamente alla prima, le ulteriori verifiche annuali dovranno essere effettuate entro la data indicata sulla targhetta di verificazione periodica apposta sul misuratore.

La verificazione periodica può essere effettuata nel luogo di funzionamento del misuratore fiscale o nelle sedi dei soggetti abilitati ad eseguire la verificazione (il luogo dove è avvenuta la verificaizone va comunque registrato nel Libretto Fiscale del misuratore o nel relativo Addendum).

esito verificazione

In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.

Se la verifica si dovesse concludere con esito negativo verrà apposta una targhetta di colore rosso con la scritta “NON UTILIZZABILE” che PRECLUDE l’utilizzo del misuratore fiscale, deve essere inoltre rilasciato un “Resoconto di Diffettosità” dove vengono inficate le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate e i motivi dell’inutilizzabilità fiscale.

Avverso tale comunicazione l’utente può fare ricorso entro 40 giorni all’Agenzia delle entrate pena l’obbligo di defiscalizzazione del misuratore fiscale. I registratori dichiarati inutilizzabili sono soggetti a defiscalizzazione se non vengono sottoposti a nuova verifica entro 40 giorni dalla notifica del resoconto

misuratori fiscali privi di targhetta di verificazione periodica positiva (verde) o di sigillo fiscale

L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.

I registratori di cassa che vengono dichiarati inutilizzabili ovvero che riportano una targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata, o privi di sigllo fiscale possono essere rimessi in funzione solo a condizione che siano ripresentati alla verificazione periodica (e che questa si sia conclusa con esito positivo).

In questo caso, la richiesta di verificazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’utilizzatore e da una dichiarazione del tecnico che ha eseguito la riparazione, da cui devono risultare:

  • che il misuratore non ha subìto alterazioni rispetto al modello approvato;
  • le cause dell’assenza del sigillo fiscale (o della targhetta di verificazione);
  • gli eventuali interventi eseguiti e gli estremi identificativi del soggetto che li ha posti in essere;

Inoltre, tali registratori di cassa, devono essere sottoposti a controllo di conformità, in cui deve essere verificato che l’apparecchio non ha subito alterazioni ne hardware ne software rispetto al modello approvato sal ministero; il che comporta maggiori oneri da parte dell’utilizzatore nel misuratore fiscale.

responsabilità

Gli’ utilizzatori, nel luogo di svolgimento dell’attività di vendita, non possono né detenere né utilizzare registratori di cassa che:

  • non siano stati sottoposti a verificazione periodica entro i termini previsti (in tal caso il misuratore è considerato, ad ogni effetto, privo del sigillo fiscale);
  • siano privi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica; –
  • siano stati dichiarati inutilizzabili.

Essi inoltre hanno l’obbligo di mantenere l’integrità della targhetta di verificazione e del sigillo fiscale nonché di conservare tutti i documenti connessi al misuratore; rispondono del corretto funzionamento del registratore e non devono utilizzare misuratori non conformi alle disposizioni fiscali.

sanzioni

La sanzione per la mancata emissione dello scontrino fiscale e pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importo non documentati e, comunque, non inferiore a 516,00 €; inoltre è prevista una sanzione accessoria applicabile quando sono state commesse tre distinte violazioni (non necessariamente in temi diversi) con la quale l’autorità competente può disporre la sospenzione della licenza o dell’ autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodi compreso tra tre giorni e un mese (nel caso in cui la somma dei corrispettivi non documentati dovessere ecceder i 50.000,00 € trova applicazione la misura “aggravata” che prevede la sospensione per un periodo compreso tra un mese e sei mesi).

E’ espressamente previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo. L’ufficio competente a disporre il provvedimento di sospensione (da notificare a pena di decadenza entro sei mesi dalla contestazione della terza violazione) è la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio, il relazione al domicilio fiscale del contribuente; Il compito di darne esecuzione e verificarne l’effettivo adempimento è, invece, affidato all’Agenzia delle Entrate oppure alla Guardia di Finanza.

L’omessa installazione del Misuratore Fiscale è punita con la sanzione da 1.032,00€ a 4.131,00€, nonché con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.

La mancata tempestiva richiesta d’intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da 258,00€ a 2.065,00€, sempreché non vi siano omesse annotazioni nell’apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione di scontrino fiscale

Le sanzioni previste per la mancata esecuzione della verificazione periodica dei termini previsti, ovvero l’ ‘utilizzo di un registratore di cassa senza il bollino verde o con i termini scaduti, sono equiparate a quelle previste per la mancata emissione dello scontino fiscale.